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Accusato di non versare gli alimenti alla moglie: Assolto

si riporta un passaggio della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nella persona del dott. Feminiano che in relazione alla richiesta di condanna dell'imputato a mesi 6 di reclusione ha così pronunciato:

...nel caso di specie si ritiene costantemente in giurisprudenza la presenza di due imprescindibili elementi fattuali: lo stato di bisogno dell'avente diritto e la capacità economica del soggetto obbligato.
Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa, a giudizio del giudicante, la sussistenza di alcuno dei suddetti elementi.

Invero, riguardo al primo elemento dall'istruttoria non è risultato che l'imputato dal 2013 lavori e se faccia ancora l'autotrasportatore (al momento dell'allontanamento del marito nonlavorava ed inoltre aveva un pignoramento sullo stipendio).
Quanto allo stato di bisogno, sia la moglie che il figlio sono dediti ad attività lavorative anchese hanno bisogno di un ulteriore incremento economico assicurato dalla famiglia della persona offesa.

Quindi non può dirsi che la situazione economica della Parte Civile sia stata causata dalla mancata corresponsione di mezzi di sussistenza da parte del prevenuto, atteso che la Parte Civile ha rappresentato che la medesima situazione era presente anche in costanza di matrimonio (difficoltà a pagare le utenze e il canone di locazione).

Conseguentemente non può dirsi che l'allontanamento dell'imputato abbia causato uno stato d'indigenza per la famiglia; anzi, a detta della Parte Civile hanno potuto ridurre le spese sia di locazione che per le utenze, che in costanza di convivenza comportavano una situuione di morosità.

Pertanto, dalle risultanze dibattimentali non è emerso uno stato di maggiore difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni minimi di vita. essendo già preesistente alla separazione.

Ne deriva che non può dirsi raggiunta -in concreto- la prova del duplice requisito dello stato di bisogno della p.o. (e del figlio maggiorenne) e della capacità economica dell'imputato.

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